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Riflessioni sull'insegnamento

  Corrono tempi alquanto peculiari nell'ambiente universitario. Bisogna premettere, doverosamente, che l'accademia italiana è stata a lungo un territorio vetero-feudale, cioè governato in larga misura dall'operato dei singoli docenti. Per essere concreti, tutti abbiamo sentito parlare dei famigerati professori "che non promuovevano nessuno", o di quelli che "passavano tutti al primo appello." In queso senso, i corsi di laurea avevano una trama comune piuttosto sfilacciata. Oggi tutto sta cambiando, e piuttosto velocemente. Dall'alto (nel senso di: governo, Europa, Mondo, Universo) arrivano pressanti richieste di trasparenza e omogeneità. Se un docente del 1985 poteva permettersi di insegnare praticamente ciò che voleva all'interno dei suoi corsi (con qualche vincolo, ma non troppo stringente), oggi si respira un'aria di regolamentazione sempre più forte. Questa regolamentazione non tocca, almeno in prima battuta, i contenuti degli insegnament

Regio decreto

In questi giorni ho partecipato, soprattutto come uditore, ad ampio dibattito sul nuovo regolamento didattico del mio ateneo e sulla verbalizzazione informatizzata degli esami di profitto. Il regolamento è, o sarà a breve, disponibile in rete, e può essere considerato di pubblico dominio. In futuro, le commissioni d'esame saranno costituite da (almeno) due commissari, scelti da un elenco di docenti e/o cultori della materia approvato dal signor preside di facoltà.

Di solito, quando sono spinto a leggere questi regolamenti, ho la curiosità di risalire ad eventuali leggi dello Stato che regolino la materia. Grazie alla dedizione di un collega, sono arrivato ad un Decreto Regio del 4 Giugno 1938. Riporto qualche stralcio interessante qui sotto.
ART. 39. GLI ESAMI PRESSO LE UNIVERSITÀ O ISTITUTI SUPERIORI SONO:

A) DI PROFITTO;

B) DI LAUREA O DIPLOMA.

GLI ESAMI DI PROFITTO DEBBONO ESSERE ORDINATI IN MODO DA ACCERTARE LA MATURITÀ INTELLETTUALE DEL CANDIDATO E LA SUA PREPARAZIONE ORGANICA NELLA MATERIA SULLA QUALE VERTE L'ESAME, SENZA LIMITARSI ALLE NOZIONI IMPARTITE DAL PROFESSORE NEL CORSO CUI LO STUDENTE È STATO ISCRITTO.

LA STESSA NORMA VALE PER GLI ESAMI DI LAUREA E DIPLOMA.

ART. 40.

LE DUE SESSIONI D'ESAME, DI CUI ALL'ART. 164 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SU L'ISTRUZIONE SUPERIORE, SI RIFERISCONO ENTRAMBE ALLO STESSO ANNO ACCADEMICO ED HANNO NORMALMENTE LA DURATA DI UN MESE.

GLI ESAMI DI OPERAZIONE SUL CADAVERE POSSONO ESSERE ANTICIPATI AL MESE DI MAGGIO CON DELIBERAZIONE DELLE SINGOLE FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

IN OGNI SESSIONE SI INDICONO ALMENO DUE APPELLI IN GIORNI NON CONSECUTIVI.

ART. 41.

PER ESSERE AMMESSO AGLI ESAMI DI PROFITTO, LO STUDENTE DEVE COMPROVARE DI AVERE PRESO ISCRIZIONE ALLE CORRISPONDENTI MATERIE E DI AVERNE OTTENUTO L'ATTESTAZIONE DI FREQUENZA.

PER ESSERE AMMESSO AGLI ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA, LO STUDENTE DEVE COMPROVARE DI AVERE FREQUENTATO IL RISPETTIVO CORSO DI STUDI PER IL NUMERO DI ANNI PRESCRITTO, DI AVERE SUPERATO TUTTI I PRESCRITTI ESAMI DI PROFITTO E DI AVERE PAGATO TUTTE LE TASSE, SOPRATASSE E CONTRIBUTI, O DI ESSERNE STATO DISPENSATO.

EGLI DEVE, PER OGNI SESSIONE, PRESENTARE LA DOMANDA RELATIVA, ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL RETTORE O DIRETTORE.

ART. 42.

LE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO SONO NOMINATE DAL PRESIDENTE DELLA FACOLTÀ; QUELLE PER GLI ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA DAL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ O DIRETTORE DELL'ISTITUTO, UDITO IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ.

LE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO SONO COMPOSTE DI TRE MEMBRI: IL PROFESSORE UFFICIALE DELLA MATERIA, PRESIDENTE, UN PROFESSORE UFFICIALE DI MATERIA AFFINE, E UN LIBERO DOCENTE O CULTORE DELLA MATERIA. QUANDO UN INSEGNAMENTO, IMPARTITO DA UN PROFESSORE UFFICIALE, È COMUNE AGLI STUDENTI DI PIÙ CORSI DI LAUREA O DIPLOMA, APPARTENENTI A DIVERSE FACOLTÀ, ANCHE LA COMMISSIONE DI ESAME È COMUNE, ED È NOMINATA, QUANDO PER TALE INSEGNAMENTO SIA ISTITUITO POSTO DI RUOLO, DAL PRESIDE DELLA FACOLTÀ CUI DETTO POSTO APPARTIENE; QUANDO INVECE ALL'INSEGNAMENTO NON CORRISPONDA POSTO DI RUOLO, DAL PRESIDE DELLA FACOLTÀ CHE HA PROPOSTO L'INCARICO.

LE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA SONO COSTITUITE DI PROFESSORI UFFICIALI, IN MAGGIORANZA, E DI LIBERI DOCENTI O CULTORI DELLE DISCIPLINE CHE FANNO PARTE DELLA FACOLTÀ. DI REGOLA IL NUMERO DEI COMPONENTI È DI UNDICI; MA PUÒ ESSERE RIDOTTO, IN CASO DI NECESSITÀ, FINO A SETTE.

ART. 43. GLI ESAMI DI PROFITTO E GLI ESAMI DI LAUREA O DIPLOMA SONO PUBBLICI.

OGNI MEMBRO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DISPONE DI DIECI PUNTI.

IL VOTO DI SEMPLICE IDONEITÀ È INDICATO CON SEI DECIMI DEL TOTALE DEI PUNTI DI CUI LA COMMISSIONE DISPONE. LO STUDENTE È APPROVATO A PIENI VOTI LEGALI, SE OTTIENE I NOVE DECIMI DEI PUNTI; A PIENI VOTI ASSOLUTI, SE CONSEGUE LA TOTALITÀ DEI PUNTI.

IN CASO DI PIENI VOTI ASSOLUTI, LA COMMISSIONE PUÒ CONCEDERE LA LODE, CHE DEVE ESSERE DELIBERATA ALL'UNANIMITÀ.

LO STUDENTE CHE SI RITIRI DURANTE UN ESAME È CONSIDERATO RIPROVATO.

LO STUDENTE RIPROVATO NON PUÒ RIPETERE L'ESAME NELLA MEDESIMA SESSIONE.

Lo stesso collega ha scovato una sentenza recente (anni '90 del secolo XX), la quale dichiara superati dalla prassi alcuni articoli e commi della legge del 1938. Quindi non voglio affrontare discussioni probabilmente già superate dalla realtà, bensì pubblicare qualche pensiero che ho maturato.

Soffermiamoci sulla commissione degli esami di profitto e di laurea. Sua Maestà il Re d'Italia imponeva che lo studente, ad un esame di profitto, fosse interrogato davanti a tre docenti/cultori della materia, ciascuno dei quali aveva un patrimonio di dieci punti da attribuire. Per inciso, questo spiega la consuetudine italiana di valutare in trentesimi gli studenti universitari. Chiusa questa parentesi, torniamo al tema: in pratica il voto d'esame assomiglia da vicino al punteggio di una gara di tuffi. Nella pratica, come la giustizia civile ha confermato, questo non accade da decenni; personalmente vedrei invece con favore il ripristino della lettera del decreto regio. Certo, le sessioni d'esame sarebbero forse più impegnative e prolungate, ma apparirebbero meno arbitrarie.

Infine, perché non tornare alle commissioni di laurea formate da undici (o da sette, come consentito in casi eccezionali) membri, ciascuno fornito di dieci punti da assegnare al candidato? Ma stavolta davvero, con verbalizzazione del voto espresso e possibilmente con la pubblicazione del relativo verbale. Scandalo? Violazione della sacra riservatezza dei lavori della commissione? A me non sembra: nel mio piccolo ho sempre spiegato de visu ai miei studenti il mio giudizio sulle loro prove d'esame. Credo che sia un atteggiamento apprezzato e più moderno di tante firme elettroniche. In fondo, se ho il diritto di valutare le competenze di uno studente, penso di avere il dovere della trasparenza nel mio giudizio. A me costa assai poco, e perfino respingere uno studente impreparato mi sembra meno spiacevole quando fornisco una spiegazione circostanziata della decisione.

Commenti

  1. Il rinomato duo moglie-marito di calcolo (o analisi) numerico ci andava vicino alla pressi del re: due commissari su tre interrogavano separatamente il candidato e davano un voto!

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